Art. 2.

      1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è determinato per ciascun beneficiario nella misura massima dell'80 per cento del costo dei beni e dei servizi indicati al medesimo articolo e, comunque, fino a un importo massimo di 3.000 euro, per ciascun beneficiario, per il primo anno, e dell'importo di 1.000 euro per il secondo e il terzo anno. La fruizione del credito d'imposta spetta, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.
      2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 può essere fatto valere in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.